La banca che paga l’assegno non trasferibile a chi non sia il prenditore deve risarcire il danno, anche se l’assegno trafugato sia stato spedito per posta

La banca che paga l’assegno non trasferibile a chi non sia il prenditore deve risarcire il danno, anche se l’assegno trafugato sia stato spedito per posta
10 Settembre 2018: La banca che paga l’assegno non trasferibile a chi non sia il prenditore deve risarcire il danno, anche se l’assegno trafugato sia stato spedito per posta 10 Settembre 2018

Il caso deciso da Cass. civ. n. 17426/2018 riguardava un assegno non trasferibile di rilevante importo che il traente aveva spedito al prenditore mediante la posta ordinaria.

Tuttavia, il plico era stato sottratto e l’assegno era stato regolarmente pagato dall’istituto di credito al quale era stato presentato per l’incasso da una persona qualificatasi come il prenditore, ma esibendo documenti falsi.

Il Tribunale aveva accolto la domanda che il traente aveva proposto contro la banca negoziatrice, per aver pagato la somma indicata nel titolo a persona diversa dal prenditore, imputandole la responsabilità prevista dall’art. 43 della legge assegni, con una decisione che era stata confermata in appello.

La Cassazione ha rigettato l’impugnazione proposta dalla banca avverso la sentenza d’appello, conformandosi alla consolidata giurisprudenza (di recente avallata anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12477/2018), e ritenendo che la ricorrente non avesse provato che l’inadempimento non le era imputabile, e cioè di aver agito con la diligenza richiesta all’operatore professionale.

Ma, ciò che più interessa, la Corte ha disatteso pure l’ulteriore mezzo di impugnazione con la quale la banca aveva censurato la sentenza d’appello per non aver affermato il concorso di colpa del traente, al quale essa aveva contestato di aver spedito l’assegno con posta ordinaria, in violazione delle disposizioni vigenti in materia di spedizioni postali, ciò che inoltre avrebbe concretato una condotta imprudente.

In proposito la Corte ha osservato che “la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario… non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto, cartolare (Sez. 3, Sentenza Cass. n. 7618 del 30/03/2010 - Rv. 612312 - 01)”.

Ciò in quanto “l’evento successivo è da ascrivere unicamente alle condotte realizzate, nonostante la falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito o postale che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo”.

La Cassazione ha così ribadito l’orientamento espresso nel suo precedente citato, per cui la negligente identificazione del prenditore ed il pagamento dell’assegno a chi non ne aveva il diritto costituiscono “fatti sopravvenuti all'inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che valgono ad interrompere l'eventuale nesso di causalità tra la condotta” del traente “e l'evento verificatosi in suo danno; vale a dire il pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare”.

Detto in altri termini, sotto il profilo della rilevanza causale, la condotta negligente della banca negoziatrice, in questi casi, è un fatto di per sé sufficiente a causare l’evento dannoso, escludendo la rilevanza degli antecedenti causali, quale la violazione delle disposizioni anzidette e l’imprudenza attribuibili al traente.

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